Interdittiva antimafia per rapporti di parentela con mafiosi e giurisdizione sulla risoluzione disposta dal general contractor

Informativa antimafia – Presupposti – Rapporti di parentela – Limiti

19 Luglio 2018
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Il Tar Bari con la sentenza n.1084/2018 ha chiarito che non costituisce prova idonea a dimostrare l’insussistenza del presupposto dalla stabile convivenza ex art. 84, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 159 del 2011 (quale situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva) la produzione dei certificati di residenza di due soggetti (legati da stretto rapporto di parentela) in differenti indirizzi.

Invero, i due risiedono nello stesso Comune, nella stessa via (in distinti numeri civici) ma nella stessa palazzina, il che è agevolmente verificabile da Google Street View, elemento quest’ultimo valutabile, in quanto nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. (disposizione applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” di cui all’art. 39 c.p.a.).

Le immagini di strade reperibili su Google, in quanto disponibili a chiunque come notizie di comune esperienza e pertanto prive del requisito di intrinseca incertezza che caratterizza invece le notizie solo inserite nel web e non acquisite al patrimonio di comune conoscenza, si possono considerare notorio giudiziario ex art. 115 c.p.c.

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