Il Tar Calabria, con la sentenza in commento, ha richiamato la distinzione – valorizzata anche dalla giurisprudenza meno recente (Cass. civ., sez. II, 28 agosto 1993, n. 9144) – tra vendita a prezzo vile e vendita a prezzo irrisorio o simbolico.
L’esistenza di un divario, anche considerevole, tra il valore di mercato del bene venduto e il prezzo pattuito non è di per sé incompatibile con la causa del contratto di compravendita.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che nell’ipotesi in cui risulta concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente o simbolico o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato il contratto è nullo per mancanza di un elemento essenziale.
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