Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee guida sulla modifica del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso Anac
Lo schema di regolamento sottoposto a parere modifica solo alcuni (articoli 3; 4; 6; 10; 13) dei 14 articoli del Regolamento del 5 ottobre 2016.
Ciò nonostante, l’Anac, applicando una prassi costante, non adotterà una delibera che andrà ad incidere solo sui cinque articoli modificati, ma sostituirà intero articolato.
La Commissione dà un giudizio di massima positivo alle modifiche introdotte al Regolamento del 5 ottobre 2016, perché volte a garantire una maggiore tempestività, adeguatezza e, conseguentemente, efficacia dei pareri resi.
In termini generali, la Commissione suggerisce di coordinare l’istituto del precontenzioso con l’esercizio della legittimazione speciale introdotta dai commi 1-bis e 1-ter, articolo 211, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla luce di quanto già previsto nello schema di Regolamento attuativo della previsione di cui al comma 1 quater (articolo 13), che ha disposto la sospensione dei procedimenti di precontenzioso preordinati all’emissione di pareri non vincolanti a decorrere dalla notifica del ricorso (articolo 3) o dall’emanazione del parere motivato (articolo 6) per tutta la durata del procedimento.
Invece, nel caso di precontenzioso preordinato all’emissione di un parere vincolante, è previsto che non si dia luogo alla proposizione del ricorso da parte dell’Anac o all’emissione del parere motivato che anticipa l’eventuale ricorso.
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