Ai componenti dell’apposita commissione per la valutazione dell’anomalia dell’offerta non si applicano le regole specifiche di incompatibilità previste per i componenti della commissione di valutazione dell’offerta
TRGA, Trento, sentenza n.135 depositata in data 14 giugno 2018
Qualora il bando di gara preveda che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il responsabile del procedimento possa avvalersi “eventualmente” di organismi tecnici della Provincia, tale disposizione non preclude la legittima possibilità di mettere a disposizione del RUP, cui spetta in materia la competenza decisionale, un “gruppo di lavoro” con funzioni consultive; infatti l’articolo 121, co. 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (“offerte anomale”) prevede che il responsabile del procedimento possa avvalersi sia degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione, sia della commissione di gara sia infine di un’apposita commissione ad hoc, integrabile ex comma 5 della medesima norma, nominata ai sensi dell’art. 88, co. 1 bis del d.lgs. n. 163/2006.
Peraltro, al “gruppo di lavoro” e/o alla “specifica commissione” per la valutazione dell’anomalia non si applicano le disposizioni diversamente regolanti (art. 84 d.lgs. n. 163/2006) la nomina, la composizione ed il funzionamento della Commissione giudicatrice di gara.
Documenti collegati
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Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 14/6/2018, n. 135
Appalto pubblico – Gara – Offerta – Verifica della congruità della stessa – Affidata ad un gruppo di lavoro a supporto del responsabile del procedimento – Estensione delle incompatibilità
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