La Delibera della Corte dei conti, Sez. Autonomie del 26 aprile 2018, n. 6 in tema di incentivi funzioni tecniche, è erronea per almeno due ordini di motivi
Se si giunge alla conclusione che gli incentivi non formano salario accessorio e quindi spesa di personale, c’è da chiedersi perché l’art. 113, comma 3 del codice stabilisca che “L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale”.
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