I poteri del curatore fallimentare dell’Impresa appaltatrice a seguito della declaratoria di risoluzione in danno disposta dalla Committente

Commento alla sentenza della Cassazione civile, Sezione I, del 23-02-2018, n. 4454

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Con la pronuncia in disamina la Suprema Corte ha affrontato il tema dei rapporti intercorrenti tra il caso dell’art. 340 dell’allegato F della L. n. 2248 del 1865 e quello della Legge Fallimentare, art. 81 con specifico riferimento ai poteri devoluti al curatore fallimentare in ipotesi di risoluzione del contratto

In proposito, è stato sostenuto che, da un lato, ove anche il contratto fosse stato correttamente risolto in danno da parte della Committente Amministrazione, il curatore fallimentare dell’Appaltatore aveva il diritto di azionare le proprie pretese per conto del fallito e, da un altro, che se comunque l’effetto risolutivo era intervenuto automaticamente con la dichiarazione di fallimento, l’accertamento dei presupposti per la rescissione in danno poteva costituire un aspetto della controversia devoluta al giudice ordinario.

Ciò posto, la Corte di Cassazione, sul solco di precedente giurisprudenza formatasi sul punto e mediante il richiamo espresso della sentenza delle Sezioni Unite n. 2856 del 1973 ha sostenuto che gli artt. 340, 341 e 345, all. F, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, si limitano ad attribuire alla PA Committente il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l’appaltatore sia inadempiente.

Tuttavia, le predette disposizioni non sono tali da ritenersi applicabili nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore, salvo che non si sia verificato un precedente inadempimento dello stesso che legittimi l’esercizio del detto potere.

Per le esposte motivazioni il curatore fallimentare, sebbene nominato con la sentenza di fallimento, dopo l’emanazione dell’atto autoritativo di risoluzione in danno, ben può azionare le proprie pretese derivanti dalle due vicende richiamate, o chiedendo di massimizzare il proprio interesse con il riconoscimento giudiziale della preminenza della seconda vicenda (lo scioglimento del rapporto contrattuale, in conseguenza del dichiarato fallimento) piuttosto che della prima (lo scioglimento del rapporto da risoluzione in danno).

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 23-02-2018, n. 4454

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. (OMISSIS) – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4081/2015 proposto da:

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, in proprio e nella qualità di successore del soppresso Consorzio per la Bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano di Cammarata, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, (OMISSIS) – S.p.a. in Liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6049/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2017 dal Cons. Dott. (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (OMISSIS), che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. (OMISSIS) che si riporta e chiede la nomina del curatore speciale;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.

 

Svolgimento del processo

  1. Con contratto del 28 giugno 1988, il Consorzio Bonifica della Valle dei Platani e del Tumarrano (oggi Consorzio di Bonifica 3 Agrigento), ha affidato in appalto alla (OMISSIS) S.p.A. l’esecuzione dei lavori di costruzione della diga sul torrente (OMISSIS), nel comune di (OMISSIS), per l’importo di Lire 14.837.081,20.

1.1. Nel verbale della consegna dei lavori, avvenuta nelle more della stipulazione del contratto di appalto, il 18 maggio 1988, veniva dato atto che l’appaltatore avrebbe dovuto ultimare le opere entro 30 mesi dalla consegna dando, inoltre, la precedenza alle procedure espropriative, alle prove su modello, alle prove geotecniche, alle verifiche di stabilità, alla costruzione di una strada d’accesso ed alla casa di guardia.

1.2. Tuttavia, le suddette verifiche evidenziavano la non idoneità delle cave e/o dei materiali indicati nel progetto, tanto da imporre la sospensione dei lavori e un cambiamento di programma degli stessi, partendo dall’individuazione di nuove cave e/o materiali.

1.3. Si rendevano, così, necessarie più perizie di variante e di assestamento (in particolare tre), cui seguivano i relativi Atti di sottomissione implicanti una maggiorazione dell’importo dell’appalto, lievitato sino a Lire 22.622.869,076 ed una proroga per il termine dei lavori, al 28 agosto 1992.

1.4. Una volta ripresi i lavori, tuttavia, questi venivano nuovamente interrotti dalla intervenuta negazione del nulla osta dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia in considerazione di un vincolo insistente dal 1984. Da qui la necessità di individuare ex novo le cave.

1.5. Iniziati effettivamente i lavori, nel luglio 1991, veniva riscontrata un’infiltrazione d’acqua da parte della (OMISSIS) S.p.a. che, denunziando la circostanza alla Direzione Lavori, comunicava di voler adottare il metodo di pompaggio con well-point.

1.6. Le ulteriori problematiche presentatesi, implicanti come necessari numerosi adeguamenti progettuali e le relative approvazioni da parte del servizio dighe, venivano rese oggetto delle domande iscritte nelle 19 riserve formulate nel registro della contabilità dall’appaltatrice, nel corso dell’esecuzione dei lavori; domande poi avanzate in un procedimento arbitrale. Quest’ultimo vedeva accolta parzialmente la domanda attrice, ma il lodo era poi annullato per difetto di compromettibilità in arbitri della controversia. Di qui la necessità di far valere le pretese in sede di giurisdizione ordinaria e, per giunta, verso il curatore fallimentare, essendo stata la (OMISSIS) S.p.a., con sentenza del 14 novembre 1997, dichiarata fallita.

  1. Così, il Fallimento n. (OMISSIS) della (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione (appaltatore), con atto di citazione, notificato nel 2001, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento (committente), al fine di accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto d’appalto, ai sensi della L. Fall., art. 81, nonchè di ottenere la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni subiti, così come quantificati nelle riserve formulate in corso di rapporto.

2.1. Tuttavia, pendendo tra le medesime parti, con il medesimo oggetto, un altro procedimento, introdotto con istanza di insinuazione allo stato passivo del Fallimento, i due giudizi venivano riuniti e veniva disposta una consulenza tecnica volta a verificare le cause dello smottamento della diga.

2.2. Nelle more, il Fallimento cedeva il suo credito verso il Consorzio alla (OMISSIS) S.r.l. che, con atto d’intervento si costituiva in giudizio il 9 marzo 2009, facendo proprio tutto quanto dal Fallimento dedotto.

2.3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25017 del 2012, pubblicata il 19 dicembre 2012, accoglieva parzialmente la domanda del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione e condannava il Consorzio al pagamento, in favore del Fallimento, e quindi della cessionaria (OMISSIS) S.r.l., della somma di Euro 3.521.595,16, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sin al soddisfo.

  1. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento proponeva appello che la Corte territoriale, con sentenza n. 6049 del 2014, pubblicata il 3 ottobre 2014, respingeva, confermando integralmente il provvedimento impugnato e condannando il Consorzio a rifondere alla (OMISSIS) anche le spese del giudizio di secondo grado.

3.1. Infatti, la Corte distrettuale, dopo aver preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione e di competenza, nel merito ha, in primo luogo, dichiarato la tardività dell’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio avanzata dal Consorzio. Avendo la presunta nullità carattere relativo in quanto derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di prosecuzione delle operazioni, questa avrebbe dovuto essere sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza e, quindi, nel caso di specie, nell’udienza di mero rinvio. Inoltre, il rilievo sulla parzialità del consulente è risultato infondato.

3.2. In secondo luogo, la stessa Corte ha ritenuto infondate le contestazioni avanzate dal Consorzio, secondo le quali il contratto di appalto si sarebbe interrotto per effetto della mai impugnata Delib. n. 160 del 1997 e non L. Fall., ex art. 81 (per effetto della menzionata dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) S.p.a.). Secondo la Corte, la questione relativa ai rapporti intercorrenti tra l’art. 340, L. del 1865 cit., e la L. Fall., art. 81, andava considerata tenendo conto che, da un lato, ove anche il contratto fosse stato correttamente risolto ex art. 340 cit. in danno, da parte della PA, il curatore fallimentare dell’appaltatore aveva il diritto di azionare le proprie pretese per conto del fallito e, da un altro che, se comunque l’effetto risolutivo fosse intervenuto automaticamente con la dichiarazione di fallimento, l’accertamento dei presupposti per la rescissione in danno poteva costituire un aspetto della controversia devoluta al giudice ordinario.

3.3. In terzo luogo, la Corte ha ritenuto, per un verso, infondata e, per altro verso, tale da non attingere la motivazione del Tribunale nella sua interezza, la censura secondo cui il Curatore non sarebbe stato legittimato a richiedere le somme a suo avviso dovute dal committente Consorzio all’appaltatrice (OMISSIS), come risultanti dalla contabilità dell’appalto, in quanto operante il disposto R.D. n. 350 del 1865, ex art. 64. Infatti, la mancata sottoscrizione da parte del Curatore della contabilità finale redatta in sede di collaudo non comporterebbe alcuna decadenza dalla facoltà di coltivare in giudizio le pretese patrimoniali che l’impresa ritenesse fondate, indipendentemente dalla qualificazione del Curatore come parte o terzo, in quanto, in tema di appalto di opere pubbliche, il R.D. n. 350 del 1865, art. 64, porrebbe solo una presunzione relativa di accettazione del conto, perciò superabile con la prova di una positiva volontà dell’appaltatore contraria alla rinuncia delle pretese oggetto di riserva, riscontrabile, nel caso di specie, nel richiesto pagamento del credito residuo da parte del Curatore e nel comportamento processuale complessivamente tenuto dal curatore fallimentare.

3.4. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili, in quanto assolutamente generiche, le ulteriori censure in merito, specie alla luce della nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c. e, conseguentemente si è pronunciata sulle spese in favore della (OMISSIS).

  1. Avverso tale decisione il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, illustrati anche da memoria. Inoltre, con istanza dell’11 maggio 2017, il Consorzio, sulla premessa che il proprio ricorso era stato indirizzato alla (OMISSIS) SpA, nel frattempo tornata in bonis (per la chiusura del fallimento in data 28 gennaio 2014), senza esito positivo (se non al Presidente del collegio sindacale in data 19 febbraio 2015), ha chiesto la nomina di un curatore speciale, ai sensi degli artt. 78-80 c.p.c., che il Primo presidente aggiunto di questa Corte ha respinto con decreto del 22 maggio 2017.
  2. (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.
  3. All’esito dell’adunanza camerale del 23 maggio 2017, questa Corte ha disposto il rinvio della causa all’odierna udienza pubblica.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso (illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – dell’art. 157 c.p.c., comma 2; nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di un requisito essenziale; violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – per violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. e per l’eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 24 Cost.) il Consorzio ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di nullità della consulenza tecnica redatta dal C.T.U. (l’Ing. R.), sotto il profilo della carenza del contraddittorio nelle relative operazioni e di imparzialità del consulente, e contestualmente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p.c., comma 2, nella parte in cui tale dispositivo non include, nella previsione di decadenza dell’eccezione di nullità degli atti, anche l’ipotesi in cui l’atto o la notizia dello stesso sia coeva alla prima istanza o difesa, sì da non consentire l’accertamento preventivo dell’interesse a porre l’eccezione.

1.1. Osserva il ricorrente che i principi giurisprudenziali posti a base del rigetto delle proprie deduzioni (facenti riferimento al dictum di Cass. n. 1744 del 2013) non calzerebbero (e perciò sarebbero inapplicabili) rispetto al caso deciso, atteso che il CTU avrebbe depositato la sua relazione (che si assume viziata, per la violazione degli anzidetti beni inderogabili), in cancelleria, mentre era in corso l’udienza, venendo poi il giudice notiziato del fatto dell’avvenuto deposito dell’elaborato e chiedendo, perciò, tutte le parti quel rinvio utile a poter dedurre al riguardo.

1.2. Ove la Corte di legittimità ritenesse tali principi applicabili anche al caso controverso si porrebbe una questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p.c., per contrasto con gli artt. 100 e 101 c.p.c. e art. 42 Cost., (recte: 24).

  1. Con il secondo motivo di ricorso (illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle norme di cui agli artt. 1447 e 1458 c.c., nonchè della L: Fall., artt. 24 e 81; nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, conseguente, stante la carenza della legittimazione attiva della Curatela del fallimento nel presente giudizio) il ricorrente Consorzio censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte ha affermato che il rapporto contrattuale di appalto, intercorso fra le parti in causa, non si è affatto rescisso per effetto della Delib. Consortile 30 agosto 1997, n. 160, adottata in ragione dei poteri autoritativi spettanti all’ente pubblico (e cioè, sulla base dell’art. 340 dell’allegato F della L. n. 2248 del 1865), ma per l’effetto automatico della dichiarazione del fallimento di (OMISSIS) S.p.A., ossia ai sensi della L. Fall., art. 81 ed inoltre con il conseguente difetto di legittimazione della Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. ad instaurare il presente giudizio.
  2. Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle regole di cui alla L. Fall., artt. 30, 31, 81 e di cui al R.D. n. 350 del 1895, art. 64; nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per esser venuto meno, per effetto della approvazione della contabilità finale dell’appalto, il credito azionato dal Fallimento) il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nei confronti del Fallimento e della Curatela non si è formato il silenzio assenso sulla contabilità finale dell’appalto, di cui al R.D. n. 350 del 1895, art. 64.
  3. Con il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 1176 c.c. e segg., nonchè del R.D. n. 350 del 1895, art. 5; nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per erroneità della consulenza tecnica disposta dal Giudice di primo grado e fatta propria anche dal Giudice d’appello, e per la valutazione dei fatti di causa) il ricorrente censura il decisum nella parte in cui ha affermato la responsabilità del Consorzio, per avere indetto la gara per licitazione privata, su di un progetto incompleto e suscettibile di modifiche, con riguardo alla disponibilità delle cave dalle quali acquisire il materiale necessario alla costruzione della diga.
  4. Con il quinto motivo di ricorso (violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, artt. 112 e 132 c.p.c.; nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per l’erroneità sul punto oltre che per la nullità della consulenza tecnica ed altresì per l’omesso esame delle prove testimoniali assunte e dei documenti prodotti dal Consorzio) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il crollo delle pareti di scavo del taglione, non è stato causato (per come sostenuto dal Consorzio) dalla erronea installazione del sistema di pompaggio con “wel point”, ma da fattori diversi, tra cui il mancato coordinamento delle fasi lavorative e l’esposizione del fronte dello scavo, all’opera degli agenti atmosferici per un periodo eccessivo.
  5. Con il sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso (violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, artt. 112 e 132 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata esaminato e valutato tutte le questioni poste e documentate dal Consorzio e per conseguente nullità della sentenza impugnata) il ricorrente si duole, in primo luogo, della parte del dictum in cui non è stato affermato l’adempimento del Consorzio e l’inadempimento della (OMISSIS) S.p.A. agli obblighi derivanti dal contratto di appalto; in secondo luogo, nella parte in cui esso ha rigettato le richieste creditorie e di risarcimento danni avanzate dal Consorzio in primo grado e reiterate in appello, per l’importo complessivo di Euro 40.044.394,00 oltre interessi e rivalutazione, specificato per singole voci nel petitum dell’atto di appello; in terzo luogo, nella parte in cui non ha accolto la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica.
  6. Con il nono motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il consorzio alle spese del giudizio in favore di (OMISSIS) s.r.l..
  7. Il primo mezzo di cassazione è infondato.

10.1. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 1744 del 2013; 22843 del 2006; 15133 del 2001) ha già chiarito il principio di diritto secondo cui “la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente.”.

10.2. Non ricorre alcun mutamento (sostanziale) di fattispecie tra il caso del CTU che abbia depositato l’elaborato prima del giorno fissato per l’udienza e quello in cui tale deposito avvenga contemporaneamente all’udienza già fissata, venendo poi la relazione riversata negli atti di causa, davanti alle parti nel loro contraddittorio, limitandosi queste a chiedere un rinvio dell’udienza per esame.

10.3. Nè una tale interpretazione giurisprudenziale si pone, anche in modo non manifestamente infondato, in collisione con i principi costituzionali richiamati ed in particolare con quello di difesa (art. 24 Cost.) in quanto, delle deduzioni difensive ipotizzabili verso i contenuti della relazione peritale, la sanatoria della nullità relativa si produce correttamente solo in relazione ai vizi derivanti dalla violazione dei principi relativi al contraddittorio perchè le parti erano informate da tempo (o direttamente o per il tramite del proprio CTP, il quale aveva i correlativi doveri di riferire alla propria parte) della mancata convocazione da parte del consulente d’ufficio e, perciò, le stesse erano in grado di far valere, con immediatezza, una tale irregolarità, diversamente che con riguardo alle difese delle parti relative ai contenuti dell’elaborato (che sono apprezzabili solo a seguito della meditata lettura del testo della relazione).

  1. Il secondo mezzo è, in parte inammissibile, perchè non coglie con esattezza la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, e in parte infondato, perchè postula una erronea conseguenza dall’esercizio dei poteri autoritativi di cui all’art. 340 L. del 1865.

11.1. Infatti, con riferimento al primo profilo, la sentenza ha concluso la disamina della questione relativa ai rapporti intercorrenti tra il caso dell’art. 340 L. del 1865 cit. e quello della L. Fall., art. 81, con affermazione che, da un lato, ove anche il contratto fosse stato correttamente risolto in danno da parte della PA, il curatore fallimentare dell’appaltatore aveva il diritto di azionare le proprie pretese per conto del fallito e, da un altro, che se comunque l’effetto risolutivo era intervenuto automaticamente con la dichiarazione di fallimento, l’accertamento dei presupposti per la rescissione in danno poteva costituire un aspetto della controversia devoluta al giudice ordinario.

11.2. Orbene, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 340, 341 e 345, all. F, si limitano ad attribuire alla PA appaltante il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l’appaltatore sia inadempiente. Tali disposizioni non possono, però, ritenersi applicabili senz’altro nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore, salvo che non si sia verificato un precedente inadempimento dello stesso che legittimi l’esercizio del detto potere. (Sez. U, n. 2856 del 1973).

11.3. Si comprende perciò che – e siamo al secondo aspetto, quello che risulta infondato – il curatore fallimentare, sebbene nominato con la sentenza di fallimento, dopo l’emanazione dell’atto autoritativo di risoluzione in danno, ben poteva (come afferma correttamente la Corte a quo) azionare le proprie pretese derivanti dalle due vicende richiamate, o chiedendo di massimizzare il proprio interesse con il riconoscimento giudiziale della preminenza della seconda vicenda (lo scioglimento del rapporto contrattuale, in conseguenza del dichiarato fallimento) piuttosto che della prima (lo scioglimento del rapporto da risoluzione in danno).

  1. Il terzo mezzo è, al pari del precedente, in parte inammissibile, perchè non coglie con esattezza la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, e in parte infondato, perchè postula una erronea conseguenza dall’interpretazione dell’art. 64 della cit. L. del 1865.

12.1. Innanzitutto, infatti, non coglie la ratio decidendi contenuta nella decisione in esame, la quale ha escluso l’esistenza della formazione del silenzio assenso sull’esito della contabilità dei lavori, in considerazione del comportamento processuale complessivamente tenuto, anche in rapporto alle conseguenze che derivano dal contegno passivo della parte in sede di approvazione del conto finale e secondo cui “del R.D. n. 350 del 1895, art. 64, secondo il quale, se l’appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, si limita a prevedere una presunzione di accettazione del conto che ha natura relativa ed è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell’appaltatore di non accettare il conto finale.” (Sez. 1, n. 12207 del 2012). Prova che nella specie il giudice di merito ha positivamente individuato ed analiticamente ricostruito.

  1. Il quarto ed il quinto mezzo, volti alla diversa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità afferenti al rapporto contrattuale, sono inammissibili perchè si traducono in una richiesta di diversa selezione di fatti e prove, così come emersi nel corso nell’attività istruttoria, e di una loro diversa valutazione ed apprezzamento, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 8053 del 2014).
  2. Il sesto, settimo ed ottavo motivo, sono diretti a ottenere un diverso esito: sia con riferimento alle richieste istruttorie strumentali (rinnovo della CTU), sia con riguardo al risultato finale perseguito (l’affermato adempimento del Consorzio e il correlativo inadempimento della (OMISSIS) S.p.A. (agli obblighi derivanti dal contratto di appalto); le richieste creditorie e di risarcimento danni avanzate dal Consorzio). In ciascuno dei due casi, tuttavia, essi risultano inammissibili perchè integrano o una richiesta di diversa selezione degli elementi raccolti o un riesame delle risultanze ed una correlativa istanza di rivalutazione degli elementi apprezzati nel corso della fase di merito, per approdare al risultato che invece essi giudici di merito hanno escluso, sulla base degli elementi selezionati e del giudizio già formulato sulla loro maggiore attendibilità e valore probatorio (Sez. U, n. 8053 del 2014).
  3. Il nono e ultimo motivo è manifestamente infondato in quanto proposto in contrasto con gli obblighi che la legge pone a carico del giudice verso le parti (l’art. 91 c.p.c.), sulla base del principio di soccombenza.
  4. Può a questo punto trattarsi della richiesta (pur preliminare) di integrazione del contraddittorio nei riguardi dell’intimata (OMISSIS) SpA, ritornata in bonis a seguito della chiusura del suo fallimento, e non raggiunta regolarmente dalla notificazione del ricorso per cassazione qui esaminato

16.1. Le illustrate ragioni di infondatezza del ricorso, proposto anche contro la società (OMISSIS) (a suo tempo fallita e cedente la posizione di vantaggio alla odierna controricorrente vittoriosa), esimono la Corte da esaminare la questione di nomina d’un curatore speciale che la rappresenti in questa sua fase di incerta esistenza in vita (risultando dalla visura camerale del RI, prodotta dal ricorrente, persino cancellata, oltre che da tempo priva degli organi di rappresentanza), così come da richiesta più volte avanzata dalla odierna soccombente per l’integrazione del contraddittorio con la notifica dell’impugnazione al richiesto curatore nominando, in applicazione del principio secondo cui occorre definire la causa con immediatezza ove si sia “in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (…), senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 2010) poichè, “in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 2010).

  1. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto respinto, con le conseguenze di legge: a) le spese processuali, a carico del ricorrente e liquidate, a favore della sola parte che in questa sede ha svolto difese, come in dispositivo; b) il raddoppio del contributo unificato già assolto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018

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