In allegato all’articolo, lo schema di contratto continuativo di cooperazione per servizi
Vorrei portare un piccolo contributo sulla previsione ( introdotta dal “Decreto Correttivo al Codice ) dei “contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto”
a cura di Roberto Donati
Si tratta di un istituto nuovo che, per la sua indeterminatezza, è stata oggetto di critiche feroci, e su cui ad oggi non si è a conoscenza di indicazioni giurisprudenziali.
In effetti l’introduzione del punto c bis) al comma 3 dell’articolo 105 rischia di diventare un elemento forte per l’ “aggiramento” della previsione sul limite massimo del 30%.
Ecco cosa afferma il Punto c bis):
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:……….
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Il comma 3 ,pur facendo riferimento a categorie di forniture o servizi che hanno una loro specificità, inserisce al punto c bis) una nuova fattispecie ,non classificata come subappalto , dai confini perlomeno incerti .
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