Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio – Rimessione questione alla CGUE

Commento al T.a.r. Lazio – sezione II bis– Ordinanza di rimessione alla C.G.U.E. 24 aprile 2018 n. 4562

27 Aprile 2018
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Commento all’Ordinanza di rimessione alla C.G.U.E. del  T.a.r. Lazio – sezione II bis– del 24 aprile 2018 n. 4562

a cura dell’Avv. Fabio Massimo Pellicano

A meno di un anno dall’ordinanza di rimessione del T.A.R. Basilicata n. 525 del 25 luglio 2017 afferente l’onere di indicazione dei c.d. “oneri di sicurezza aziendali o interni” – questione che aveva alimentato un convulso contrasto giurisprudenziale fino alle decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 19 e 20/16 (e oltre) – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata nuovamente investita dell’interpretazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/16, questa volta, però, in relazione all’obbligo di indicazione del “costo della manodopera”.

Onere dichiarativo, giova precisare, introdotto solo dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (c.d. “correttivo”) e in vigore dal successivo 20 maggio.

La Sezione Seconda Bis del T.A.R. Lazio, chiamata a dirimere una controversia riguardante la domanda di annullamento di aggiudicazione adottata da un Comune della città metropolitana di Roma Capitale, per omessa indicazione del costo della manodopera da parte dell’impresa risultata aggiudicataria – proprio in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi anche in relazione all’onere dichiarativo in disamina – ha ritenuto necessario rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Nello specifico, l’impresa ricorrente argomentava l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti gravati, sostenendo che – contrariamente alla decisione assunta dalla commissione di gara di fare ricorso al “soccorso istruttorio” – tutte le offerte economiche non riportanti la specifica indicazione del “costo della manodopera”, tra cui quella della aggiudicataria, avrebbero dovute essere escluse ai sensi dell’art. 95, comma 10 cit..

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