Rotazione non necessaria per procedure comunque aperte al mercato

Stefano Usai 19 Marzo 2018
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Con l’adeguamento delle Linee guida n. 4 – in tema di acquisizione sotto soglia comunitaria ed in particolare sulle dinamiche collegate all’articolo 36 del codice – ora formalmente adottate con la deliberazione n. 206/2018, l’ autorità anticorruzione affina ulteriormente il principio/concetto di rotazione anche seguendo le indicazioni espresse dal Consiglio di Stato con il parere n. 361/2018 (sulla proposta di linee guida).

È interessante, dapprima, annotare che all’ultima configurazione della rotazione si è anche giunti in seguito ad notevole intervento giurisprudenziale. Circostanza questa, a sommesso parere, che rende – non solo queste – le varie linee guida o i bandi tipo velocemente “anacronistici” o comunque superate/i dagli eventi e dai casi che la stessa giurisprudenza si trova a trattare.

È questo il caso della recente sentenza del TAR Lazio, Latina, Sez. I. n. 105/2018 con cui si è affermata l’adattabilità o relatività del principio di rotazione in relazione all’appalto affidato.

Nel caso di specie si trattava del servizio scolastico di assistenza ad alunni con disabilità e del propedeutico indirizzo regionale di assicurare – evidentemente – la continuità degli interventi già avviati con risultati positivi in deroga alla rotazione.

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