Cautele (e motivazione adeguata) nella nomina del RUP in commissione di gara

14 Novembre 2017
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La recente sentenza del TAR Veneto, Venezia, sez. III, n. 973/2017 è, molto probabilmente, una delle primissime pronunce che si è occupata del nuovo periodo innestato dal decreto legislativo n. 56/2017, correttivo del codice, nel comma 4 dell’articolo 77 in tema di partecipazione potenziale del RUP in commissione di gara.

a cura di Stefano Usai

È abbastanza noto che la norma ora prevede che il RUP possa far parte dell’organo valutatore in ossequio ad una eventuale decisione, in questo senso, rimessa alla stazione appaltante.

La prerogativa rappresenta una sorta di decisione mediana tra l’impostazione dell’ANAC – che ha ritenuto il RUP incompatibile – e la posizione, invero non sempre univoca, della giurisprudenza, che è giunta a distinguere il caso in cui il responsabile unico si sia limitato a proporre il progetto di legge di gara e l’attività, che invece compete al dirigente/responsabile di servizio, di approvazione della lex specialis (e pertanto anche dei criteri di valutazione proposti/suggeriti dal RUP).

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