Assume rilievo la sentenza emessa dal TAR Lombardia (Brescia), Sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306 in materia di risarcimento del danno in relazione all’incompatibilità della commissione giudicatrice.
A parere dei giudici bresciani risulta fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 77, comma 4, del d.lgs n. 50/2016, atteso che appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione.
Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti la commissione giudicatrice.
Il medesimo tribunale, del resto, aveva già avuto modo di evidenziare che la pregressa partecipazione ad altre fasi della procedura di gara è possibile fonte di inquinamento rispetto ad una imparziale selezione delle varie proposte, potendo comportare potenzialmente un condizionamento degli esiti della selezione (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 8 novembre 2016, n. 1456).
La norma di legge, dunque, intende prevenire il pericolo di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti che, a diverso titolo, siano già intervenuti nella procedura concorsuale, definendone i contenuti e le regole.
Secondo i giudici “non può (…) trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente, sia in forma specifica che per equivalente, non essendo, allo stato, accertata la fondatezza della pretesa sostanziale dalla medesima vantata e residuando in capo all’Amministrazione poteri amministrativi non ancora esercitati, atteso che l’accoglimento del ricorso rende necessaria una ulteriore attività procedimentale dell’Amministrazione (la rinnovazione della procedura, che costituisce il vero ristoro per la parte ricorrente) per individuare l’aggiudicatario della procedura di gara in questione”.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA , SEZ. II, 4 NOVEMBRE 2017, n. 1306.
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