Sul procedimento per il calcolo della soglia di anomalia e sul c.d. taglio delle ali: un sistema di prevenzione del fenomeno delle c.d. “offerte di appoggio”

Consiglio di Stato, Sez. VI, 17.10.2017 n. 4803

Antonio D’Agostino 25 Ottobre 2017
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Con la sentenza n. 4803/2017 in rassegna, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa offre alcuni spunti senz’altro utili per gli operatori del settore al fine di comprendere le norme – ovviamente di non facile lettura – che regolano il procedimento di verifica della congruità di un’offerta

Secondo la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, in particolare, il metodo di calcolo della soglia di anomalia è composto da una serie di operazioni successive, prima fra tutte la determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, poi la determinazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superino la predetta media, quindi la somma del secondo risultato al primo.

Per le finalità di questo calcolo la norma, contenuta nell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede l’accantonamento dal calcolo di quelle offerte che si collocano sui margini estremi del gruppo, così percentualmente definiti.

Si presume infatti che le offerte che si collocano in queste fasce estreme possano corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto all’obiettivo di condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di anomalia (in questi casi si parla di “offerte di appoggio”).

Per prevenire, dunque, un’ipotetica turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della effettiva esclusione dalla gara, rispetto al risultato del calcolo stesso

Ne discende che lo spirito del meccanismo del taglio delle ali risponde all’esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al solo scopo di condizionare pesantemente le medie.

E se la ratio sottesa alle norme in esame è quella di “sterilizzare” (attraverso il noto meccanismo dell’accantonamento) la valenza di offerte dal contenuto estremo (e in quanto tali tendenzialmente inaffidabili), è del tutto coerente con tale approccio che la predetta funzione correttiva operi sia sul versante del computo della media, sia del calcolo dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali.

Il reinserimento delle offerte “tagliate” nelle successive operazioni di calcolo si appalesa invece come contraria dello stesso fondamento di contrastare la turbativa degli incanti.

In questi termini, secondo il Consiglio di Stato, si configura l’interpretazione più garantista dell’interesse pubblico, in quanto maggiormente idonea a prevenire manipolazioni della gara e del suo esito ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso.

Documenti collegati

  • Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 17/10/2017, n.4803
    1. Contratti pubblici – Offerte anomale – Soglia di anomalia – Procedimento di calcolo – Individuazione – Calcolo dello scarto medio aritmetico – Va operato con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento (o taglio delle ali)
    2. Contratti pubblici – Risarcimento del danno da mancata aggiudicazione – Criteri – Individuazione alla stregua dei principi affermati dall’adunanza plenaria n. 2/2017

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