L’allegazione del documento di identità costituisce elemento essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente, determinando nell’offerta (tecnica) nel cui ambito era prescritta una carenza insanabile, alla quale non è applicabile il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016
Con una recentissima pronuncia il TAR Roma è intervenuto a dirimere una controversia insorta nell’ambito di una procedura di affidamento di servizi indetta ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 5072016, confermando l’esclusione di un concorrente che aveva mancato di accludere il documento di identità alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge in sede di offerta tecnica.
Nel caso di specie, il TAR ha evidenziato che il disciplinare di gara, nell’enunciare il contenuto dell’offerta tecnica, tra l’altro prescriveva espressamente una dichiarazione sostitutiva del concorrente ex artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. da rendersi per attestare una serie di dati ritenuti “elementi essenziali della offerta tecnica” medesima.
In proposito, ha quindi ricordato che ai sensi dei succitati artt. 38, comma 3, 46 e 47, comma 1, del DPR n. 445/2000 “(…) l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa. Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita (…)”.
Tanto chiarito, ha concluso che “(…) nel caso di specie, è stato sanzionato con l’esclusione della concorrente dalla gara, non è dunque la mancanza tout court della copia del documento di identità (in ipotesi reperibile altrove o integrabile con il soccorso istruttorio), bensì la mancanza della “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000” (…), ossia di un elemento essenziale dell’offerta tecnica”.
Il TAR ha perciò respinto il ricorso della ricorrente esclusa, le cui censure attenevano tra l’altro alla violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e delle norme sul soccorso istruttorio, trattandosi di una esclusione che in realtà trova radici in una carenza sostanziale e non già di incompletezza formale dell’offerta tecnica, nonché in una “(…) previsione discendente direttamente dalla legge che, per carenze del tipo in esame, non ammette il soccorso istruttorio”.
Il medesimo TAR ha peraltro precisato, sul punto, che quella carenza non poteva sanarsi nemmeno “(…) con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa, come anche opinato dalla ricorrente. Operazione di “soccorso” quest’ultima che, forse, sebbene forzando il dato normativo, si sarebbe potuta ipotizzare qualora la concorrente avesse almeno inserito, in calce alla dichiarazione de qua, un rinvio espresso al documento depositato nella busta “A” – rinvio che, tuttavia, nel caso in esame non c’è stato.
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TAR Lazio Roma sez. I quater 4/10/2017, n. 10031
Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante – Deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione – Mancanza – Non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti
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