Facoltà di immediata impugnazione degli ammessi alla gara se non è stato pubblicato il relativo elenco

Pronuncia del TAR Molise 4 ottobre 2017, n. 332

13 Ottobre 2017
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Riveste notevole importanza applicativa la recente sentenza del TAR Molise 4 ottobre 2017, n. 332, concernente la facoltà di immediata impugnazione degli ammessi alla gara nella circostanza in cui non sia stato pubblicato il relativo elenco.

L’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti ad una gara pubblica, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara; la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione.

In merito all’onere di immediata impugnazione, si suggerisce di consultare il testo di un’altra pronuncia del tribunale amministrativo molisano, ovverosia la sentenza del TAR Molise 21 agosto 2017, n. 280.

>> Vedi massima e testo integrale della sentenza del TAR Molise del 4 ottobre 2017, n. 332

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