Sulla natura del principio di rotazione degli inviti negli appalti sotto soglia

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 31 agosto 2017 n. 4125

Antonio D’Agostino 27 Settembre 2017
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Con la pronuncia in rassegna il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa fornisce un’importante chiave di lettura in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 i quali debbono essere affidati nel rispetto “del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

La richiamata disposizione attribuisce alle stazioni la facoltà di avvalersi per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato il principio di rotazione ‒ che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di individuazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Pertanto, conclude il giudice amministrativo, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”.

DOCUMENTI COLLEGATI

  • Consiglio di Stato sez. VI 31/8/2017, n. 4125
    Contratti pubblici Concessioni- Principio di rotazione – Comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento – ANAC, Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, linee guida n. 4)- Fattispecie- Documentazione di gara che non reca alcuna motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell’ammissione alla procedura del precedente gestore- Conseguente violazione dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

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