Il sopralluogo, con il nuovo codice dei contratti, diventa un aspetto “immanente” ed imprescindibile dell’offerta
a cura di Stefano Usai
Con il nuovo codice appalti, il sopralluogo diventa un aspetto “immanente” ed imprescindibile dell’offerta nel senso che l’appaltatore – a prescindere dal tipo di appalto – può predisporre, e presentare, la propria offerta solo “a seguito di una visita dei luoghi” eventualmente interessati dalla commessa.
È questa la sintesi della recente sentenza del TAR Basilicata, Potenza, sez. I, n. 439/2017. Pronuncia sicuramente utile, non solo per le stazioni appaltanti ma per gli stessi appaltatori in relazione al modo di intendere l’eventuale clausola che imponga il sopralluogo e la correlata verbalizzazione.
In particolare, ciò che rileva è la sostanziale differenza di prospettiva tra attuale codice dei contratti ed il pregresso sistema normativo (in specie il d.P.R. 207/2010) che limitava l’obbligo ai lavori o, su determinazione dell’amministrazione, ad ipotesi di servizio in cui il sopralluogo risultasse effettivamente necessario per poter presentare un’offerta attendibile.
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