Costi della manodopera e oneri della sicurezza: le stazioni appaltanti devono calcolarli per gli affidamenti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016?
a cura dell’Avv. Guerrieri Luana
Funzionario Amministrativo Comune di Sezze
Componente Gruppo tecnico ANCI Codice dei Contratti
Una delle modifiche di più grande impatto effettuata dal D. Lgs. 56/2017 sul Codice dei Contratti è sicuramente quella che ha interessato l’obbligo da parte delle stazioni appaltante della definizione dei costi della manodopera.
In particolare, l’art. 23 co. 16 del Codice, nella parte finale, stabilisce quanto segue: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.
Da una prima lettura oggettiva della norma potrebbero delinearsi le seguenti considerazioni:
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