Stop alle collaborazioni coordinate e continuative nella PA

La Riforma Madia nel caso delle collaborazioni compie il tentativo di “armonizzare” la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro nell’impresa, ottenendo un risultato di simmetria tra i due ordinamenti, anche se mediante un percorso tortuoso

Luigi Oliveri 3 Luglio 2017
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La Riforma Madia nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative, compie il tentativo di “armonizzare” la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro nell’impresa, ottenendo un risultato di simmetria tra i due ordinamenti, anche se mediante un percorso tortuoso

Non ci sarà più spazio alle co.co.co. nella Pubblica Amministrazione per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 e delle modifiche da questo apportate all’articolo 7 del d.lgs. 165/2001.
La Riforma Madia nel caso delle collaborazioni compie il tentativo di “armonizzare” la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro nell’impresa, ottenendo un risultato di simmetria tra i due ordinamenti, anche se mediante un percorso tortuoso.
Nel lavoro privato l’abbandono alle co.co.co. è disposto dall’articolo 2 del d.lgs. 81/2015. In particolare, il comma 1 di tale norma dispone: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Dunque le collaborazioni vietate sono proprio quelle coordinate e continuative, dal momento che i seguenti requisiti fanno presumere ex lege che si ponga in essere un rapporto di lavoro subordinato, simulando un lavoro autonomo:

  1. la prestazione esclusivamente personale: il collaboratore non utilizza alcun sistema organizzato, né macchinari, né uno studio, né un sistema proprio di contabilità e fatturazione; la sua attività lavorativa si concretizza esclusivamente in un “facere” (si deve ritenere che l’impiego di strumenti come smartphone, tablet e pc non siano da considerare tali da configurare il minimo di organizzazione di impresa necessaria per escludere la personalità della prestazione);
  2. la prestazione è continuativa: il lavoratore, cioè, mette a disposizione del committente il proprio tempo in modo assorbente, tale da dedicarvi la gran parte delle energie lavorative, in modo in tutto analogo a quanto avviene nell’ambito del lavoro subordinato;
  3. l’organizzazione delle modalità di esecuzione: se è il committente a decidere come deve essere resa la prestazione, risulta di fatto impossibile considerarla autonoma, in quanto manca nel collaboratore non solo un’organizzazione propria (lavoro solo personale), la disponibilità del tempo (per la continuità della prestazione), ma anche l’autonomia nel determinare come rendere la prestazione.

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