Incarichi legali presso gli Enti pubblici
Sul metodo UNA ha rimarcato l’interruzione del confronto diretto e la mancata convocazione di un tavolo di confronto tra tutte le parti interessate (l’Associazione dei Comuni). Nel merito gli avvocati hanno ribadito i rischi per gli stessi enti committenti legati a gare al massimo ribasso: “la misura del compenso non può eludere il principio di adeguatezza dello stesso e le prestazioni non sono fungibili, né comparabili sulla base di elementi oggettivi predeterminati”. Inoltre “la predisposizione di elenchi non può essere vincolante, nell’interesse dell’amministrazione stessa, unico vincolo sono i requisiti d’iscrizione all’Albo”. E ancora, la selezione “dovrebbe essere una procedura esplorativa che consenta di motivare al meglio la scelta, posto che il rapporto da instaurare resta caratterizzato dalla natura di opera intellettuale e nel contempo dalla natura personale e fondamentale dei diritti che vengono affidati alla cura del professionista”.
I rilievi mossi dall’UNAA
Tra i rilievi mossi dagli avvocati amministrativisti sul tema, innanzitutto “si è in presenza di un problema interpretativo che come tale non può che esulare dalle competenze attivate da ANAC”. In ogni caso nell’interpretare le norme comunitarie e quelle del codice dei contratti pubblici, che espressamente prevedono l’esclusione di queste tipologie di prestazioni dal regime degli appalti, non si può arrivare ad un risultato opposto a quello voluto dal legislatore e sottoporre la scelta a quelle medesime procedure. UNAA quindi confida che ANAC nella propria determinazione finale modifichi radicalmente la posizione assunta con il documento posto in consultazione.
>> CONSULTA IL DOCUMENTO contenente le Osservazioni UNAA (Consultazione ANAC Servizi Legali).
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