In ulteriore istanza, è stata rilevata dal Parlamento la presenza di 3 disposizioni che presenterebbero un eccesso di delega da parte del Governo. Ecco quali sono:
a) appalti integrati: secondo il Parlamento viene allargato l’ambito di applicazione dell’istituto, esteso alle situazioni di urgenza e anche ai lavori a carattere altamente tecnologico, posto che vige la regola del divieto assoluto di appalto congiunto di progetto e di lavori, Infatti, a tal proposito, la legge delega, all’art. 1, comma 1, lett. oo) prevede una drastica limitazione del ricorso all’appalto integrato;
b) indicazione terna di subappaltatori nell’offerta: il Parlamento respinge l’ipotesi di indicazione facoltativa della terna, in quanto ciò contrasterebbe con quanto previsto dalla legge delega. Inoltre, sempre per quanto concerne il subappalto, il Parlamento ha chiesto la conferma dei vincoli al subappalto per il 30% sull’importo complessivo dell’appalto.
c) cancellazione dell’art. 97 del decreto correttivo: rimane confermato il disposto di cui all’art. 177 del Codice appalti, nella parte in cui quest’ultimo sancisce, per quanto riguarda gli affidamenti dei concessionari, il rispetto del limite dell’80%.
Il testo transita ora nuovamente al Governo, il quale è tenuto a provvedere all’emanazione definitiva entro la data tassativa del 19 aprile 2017.
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