Il decreto correttivo apporta delle modifiche anche in tema di individuazione del RUP e degli stessi poteri dell’ANAC circa la definizione della “disciplina” di dettaglio sul responsabile unico del procedimento da introdurre con le linee guida
a cura di Stefano Usai
La modifica non ha solo una valenza formale e, soprattutto, sembra ritornare anche su una questione sindacata dal Consiglio di Stato con il parere n. 1767/2016 sullo schema di linee guida n. 3 dell’ANAC dedicate al RUP ovvero sulla circostanza che fin d’allora l’autorità anticorruzione pretendeva di disciplinare anche aspetti relativi alle modalità di nomina. Aspetto che alla commissione speciale apparve fuori dall’ambito di competenza assegnato all’autorità anticorruzione.
Con le previste modifiche del decreto correttivo tale ambito ora viene ampliato e si è indotti a ritenere che sarà necessaria una ricalibratura delle linee guida già adottate.
Più in generale, l’articolo 18 del decreto correttivo modifica l’articolo 31 del codice, al fine di specificare un momento di individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) da parte della stazione appaltante (lettera a) finora inedito e i casi in cui il RUP coincide con il progettista, il direttore dell’esecuzione del contratto, il direttore dei lavori (lettera b).
Viene estesa anche al direttore dell’esecuzione, oltre che al RUP o al direttore dei lavori, la possibilità di procedere agli accessi diretti a garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni (lettera d).
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