La sentenza, dando seguito a un motivato decreto già pronunciato l’11 febbraio, afferma che le referenze e le esperienze di Schema31 non erano tali da consentirne l’ammissione senza riserva alla gara, come invece la Commissione di gara di Consip aveva stabilito.
Si tratta di un evento della massima importanza politica, diplomatica, protocollare e di sicurezza che richiede corrispondenti conoscenze e capacità.
Per quanto riguarda i tempi della decisione, l’intero contenzioso, nel doppio grado, si è concluso definitivamente, in tutte le sue fasi, in meno di tre mesi (il ricorso al TAR è del 19 dicembre 2016, la sentenza di primo grado è del 26 gennaio; l’appello è stato proposto il 10 febbraio e, dopo un decreto cautelare dell’11 febbraio, l’udienza si è tenuta il 9 marzo; oggi la pubblicazione della sentenza).
Qui il testo massimato della sentenza
La polemica
Con un articolo a firma di Mauro Galluzzo (qui il testo dell’articolo), il Corriere della Sera aveva asserito che la sentenza sugli appalti di accreditamento del prossimo G7, avesse subito un’accelerazione a seguito di un intervento del Quirinale, dopo quanto scritto proprio sullo stesso Corriere in un precedente articolo pubblicato il 22 marzo, sempre a firma di Mauro Galluzzo (qui l’articolo in questione)
A riguardo, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Mario Torsello, ha richiesto al Corriere la pubblicazione della seguente nota di rettifica:
“La notizia riportata dal Corriere della sera online secondo cui vi sarebbe stato un intervento del Quirinale sul Consiglio di Stato per sbloccare uno degli appalti cruciali del G7 è priva di fondamento.
E’ anche del tutto inverosimile che una sentenza in materia di appalti, peraltro pubblicata in tempi brevissimi, sia stata pronunciata solo “dopo quanto scritto dal Corriere” mentre è la diretta conseguenza della vigente normativa sui tempi processuali in materia di appalti.
In meno di tre mesi dalla presentazione del ricorso sono stati definiti due gradi di giudizio.
Si chiede pertanto, ai sensi della vigente normativa, di riportare la seguente precisazione in calce all’articolo in questione e con pari evidenza.”
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