Appalti: eterno vai e vieni della norma sullo scorporo dei costi del personale

27 Marzo 2017
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Il legislatore italiano dimostra un’ostinazione degna di miglior causa nel tentare da anni di introdurre nel corpo del codice dei contratti norme che impongano l’impossibile scorporo del lavoro dalle offerte.

a cura di Luigi Oliveri

E’ una storia, ormai, tanto lunga quanto stucchevole. Inizia con l’articolo 4, comma 2, lettera i-bis, del citato d.l. 70/2011, convertito in legge 106/2011, che introdusse nell’articolo 81 del d.lgs 163/2006 il seguente comma 3-bis: “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Una norma impossibile da attuare e guardata con ostilità dalla giurisprudenza, che ha da subito elaborato una tesi secondo la quale il costo del lavoro possa essere valutato esclusivamente nell’ambito delle procedure di verifica della congruità delle offerte e non con meccanismi forzati come quelli imposti dalla prima versione della norma.

L’acclarata inattuabilità della previsione ricordata sopra le fece fare una vita molto breve. Infatti, venne abolita dall’articolo 44, comma 2, del d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011.

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