Nuovo codice appalti: gli affidamenti di lavori in circostanze di somma urgenza. Presupposti, procedure, competenze e modalità di copertura finanziaria

24 Febbraio 2017
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Il nuovo codice dei contratti pubblici ha disciplinato ex novo le procedure di affidamento di contratti in caso di somma urgenza e di protezione civile.

a cira di V. A. Bonanno

L’art. 163 del d.lgs. 50/2016 contiene la nuova disciplina che sostituisce gli abrogati artt. 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. art. 217, comma, 1 lett. u) del nuovo codice).

La nuova disciplina deve essere coordinata con le regole per l’assunzione e la regolarizzazione degli impegni di spesa dettate dal testo unico degli enti locali, a sua volta recentemente innovato sul punto dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012.

Le presenti note forniscono alcune indicazioni operative, anche nell’ottica della sana gestione finanziaria, con l’avvertenza che la bozza di decreto correttivo del codice in corso di esame da parte del Consiglio dei Ministri prevede alcune modifiche volte soprattutto ad ampliare il concetto di somma urgenza ricomprendendovi tutti gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992 (e non solo a quelli della lettera c).

I casi in cui si può intervenire con la procedura di cui all’art. 163 del codice del 2016

La norma codicistica trova la sua fonte nella legge delega n. 11/2016, la quale all’art. 1, comma 1, lett. l) fa riferimento a “disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d’azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali”.

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