Lo schema di decreto correttivo del codice contiene rilevanti modifiche per il RUP
a cura di Stefano Usai
Premessa
Lo schema del decreto correttivo del codice – su cui, dopo probabile consultazione pubblica, dovranno esprimersi le Commissioni parlamentari, il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata prima del via libera definitivo con un secondo esame del Governo da chiudersi entro 19 aprile – contiene rilevanti accorgimenti ed innesti e tra questi, anche per l’attualità delle tematiche e la singolare coincidenza con il parere espresso dall’ANAC con deliberazione n. 27/2017, sicura rilevanza hanno le modifiche previste per il RUP ed in specie, per ciò che in questa prima parte si intende trattare, l’infinita questione della compatibilità rispetto alla partecipazione nella commissione di gara.
La questione viene riaffrontata con alcune specifiche e con un periodo inedito che dovrebbe innestarsi nel comma 4 dell’articolo 77 del codice ad opera dell’attuale articolo 27 dello schema di decreto.
La modifica prevista
Sono abbastanza note le problematiche relativa alla possibilità o meno del RUP di partecipare alla commissione di gara e quindi la prima posizione estrema espressa dall’ANAC ed i dubbi del Consiglio di Stato anche considerati nelle linee guida definitive n. 3.
Proprio la modifica prevista nello schema di decreto, art. 27, comma 2, prevede testualmente che al comma 4, si aggiunga, in fine, il seguente periodo: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”
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Per approfondire l’argomento |
Vedi anche
- Decreto correttivo del codice degli appalti: mai più un soccorso integrativo “a pagamento” (seconda parte)
S. Usai (www.appaltiecontratti.it 20/2/2017)
SPECIALE DECRETO CORRETTIVO A cura dei Appalti&Contratti |
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