La giurisprudenza rende sempre più incerti i confini della compatibilità del RUP

La questione dei confini della compatibilità del RUP a far parte della commissione di gara risulta sempre più ingarbugliata anche dalla recentissima giurisprudenza che viene chiamata, sempre con maggiore frequenza, dagli appaltatori interessati alla riedizione della procedura di gara.

8 Febbraio 2017
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La questione dei confini della compatibilità del RUP a far parte della commissione di gara risulta sempre più ingarbugliata anche dalla recentissima giurisprudenza che viene chiamata, sempre con maggiore frequenza, dagli appaltatori interessati alla riedizione della procedura di gara

a cura di Stefano Usai

Premessa

Le statuizioni che vengono fornite, spesso, sembrano sconfessare recenti approdi con la conseguenza, ovvia, di non creare alcun punto fermo per una corretta predisposizione/articolazione delle competenze sul procedimento di gara.

Le complicanze, e lo si è detto in più circostanze, sono determinate dalla mancata chiarezza sui limiti di azione del RUP che, almeno in un primo momento (nello schema di linee guida n. 3 dedicate dal responsabile unico del procedimento), l’ANAC aveva ben pensato di precisare definitivamente con una decisione estrema ma in fin dei conti accettabile pur di avere un riferimento sicuro.

È abbastanza noto, infatti, che nello schema di documento citato, l’autorità anticorruzione chiarì che il RUP non poteva partecipare alla commissione di gara e men che mai poteva coincidere con il presidente della commissione di gara.

Circostanza, quest’ultima, destinata a non prefigurarsi – con le commissioni esterne – e/o ad essere limitata alle commissioni di gara nel sotto soglia comunitario nel caso in cui però, e l’ANAC ha omesso di evidenziarlo, il RUP coincidesse con il responsabile del servizio.

La linea guida definitiva, fortemente condizionata dal parere del Consiglio di Stato n. 1767/2016 che rilevò la discrepanza tra tale decisione e la giurisprudenza – secondo il Collegio – consolidata, limita la compatibilità, o se si preferisce l’incompatibilità, ai casi predefiniti dal giudice amministrativo.

Testualmente, nelle linee guida n. 3 dell’ANAC si legge che “il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.

Una puntualizzazione così indefinita crea, evidentemente, non pochi problemi anche perché, a ben vedere, e lo si evidenzierà – nell’ambito dei ripetuti interventi del giudice sembra ben difficile individuare un orientamento unico.

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