L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione con cui propone alcuni correttivi al Codice degli appalti e delle concessioni
Le proposte di modifica richieste dall’ANAC riguardano gli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
Il Consiglio ANAC segnala innanzitutto come il collegamento dell’istituto del rating di impresa all’accesso alla gara, soltanto per la qualificazione dei lavori, come sembra emergere dal dato letterale dell’art. 83, comma 10, del Codice e da una lettura sistematica della stessa, in combinato disposto con l’art. 84, comma 4, costituisca una limitazione irragionevole del suo impiego in considerazione delle dimensioni dei mercati dei servizi e delle forniture e delle numerose criticità riscontrate nel tempo proprio in ordine alla qualità esecutiva dei relativi affidamenti.
Sarebbe quindi necessario rivedere il testo dell’art. 83, comma 10 e, nel contempo, introdurre una norma speculare a quella contenuta nell’art. 84, comma 4, relativamente ai servizi e alle forniture, al fine di tener conto del rating di impresa anche nella qualificazione in gara prevista in tali due settori del public procurement.
In linea generale l’Autorità ritiene che l’attuale quadro normativo non consenta la costruzione di un sistema di rating di impresa di semplice e certa applicazione, coerente con la ratio dell’istituto e capace di incrementare il tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, garantendo qualità delle prestazioni, rispetto dei tempi e dei costi, in fase esecutiva.
L’attuale sistema di rating di impresa dovrebbe quindi essere rivisto in considerazione:
- sia dell’attuale esclusivo collegamento di quest’ultimo alla qualificazione, in luogo del più opportuno suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa;
- sia della sua strutturazione, basata su elementi che non possono essere ritenuti, in alcuni casi, chiari indici di past performance, e che, peraltro, recano con sé un aggravio di oneri amministrativi e burocratici al sistema nel suo complesso (imprese, amministrazioni e Autorità);
- sia della necessità di coordinarlo correttamente con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione.
Indeclinabile secondo il Consiglio ANAC è altresì l’esigenza – anche nel caso di mantenimento dell’attuale opzione di collegamento dell’istituto con la qualificazione degli operatori economici (che deve essere, in ogni caso chiarito nei termini sopra ampiamente illustrati) – di rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa avendo come obiettivo di individuarne pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell’impresa esecutrice.
DOCUMENTI COLLEGATI
Atto di segnalazione A.N.AC. 1/2/2017 n. 2
Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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