Linee Guida servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: indicazioni interpretative ANAC

Comunicato del Presidente ANAC del 14 dicembre 2016

22 Dicembre 2016
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Comunicato del Presidente ANAC del 14 dicembre 2016

Oggetto: Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi  generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e  all’ingegneria».

Sono pervenute all’Autorità alcune  richieste di chiarimenti relative ad indicazioni fornite con le Linee  guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi  attinenti all’architettura e all’ingegneria». Attesa la rilevanza generale  delle questioni prospettate e considerata la necessità di assicurare il  consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei  per materia, così come richiesto dall’art. 213, comma 2, del codice, l’Autorità  ha ritenuto di predisporre il presente Comunicato al fine di fornire i seguenti  chiarimenti.

L’art. 252, comma 2,  dell’abrogato D.p.R. n. 207/2010 ricomprendeva nei servizi di architettura e di  ingegneria, cui applicare specifiche regole di evidenza pubblica, quelli  concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del  progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le  attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. L’art. 3, comma 1,  lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016 definisce, invece, più genericamente, «i  servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», come «servizi  riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE». Ciò posto, sulla base di una  valutazione di tipo sistematico che tenga conto della nuova definizione dei  servizi di ingegneria e di architettura e del cambio di passo che tale  definizione segna con quella precedente, deve ritenersi che possano essere  spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei  servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza  aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non  abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le  attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli  ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di  attività svolta nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è  richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3  della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza  della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione  del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di  pagamento. Inoltre, possono essere qualificati  come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del  codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali  e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

I servizi di supporto alla  progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati  dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati,  trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una  professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE,  rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del  codice e, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del  possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di  servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Ciò a condizione che  l’intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista  che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante,  formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà  corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di  lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando  l’inammissibilità delle offerte in aumento sull’importo a base d’asta, ai sensi  dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice.

La prassi, adottata da alcune  stazioni appaltanti, di richiedere per gli affidamenti di servizi di ingegneria  e architettura di importo inferiore a 100.000 euro, requisiti più rigorosi  rispetto a quelli individuati nelle Linee guida per gli appalti sopra soglia, e  di richiedere lo svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di  affidamento deve essere valutata con riferimento alle  previsioni dell’art. 83 del codice, secondo  cui i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di  affidamento devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e  devono soddisfare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di  potenziali partecipanti. Come già più volte chiarito dall’Autorità, la stazione  appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di  partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi  di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino  rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino  indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da  specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. Parere di  precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude  la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto  dell’affidamento.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria  del Consiglio in data 21 dicembre 2016
Il Segretario, Maria Esposito

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