La norma
dell’art. 77, prima parte, del nuovo codice dei contratti pubblici, d. lgs. 50/2016, è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, “
la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova normativa.
A tal proposito si vedano le sentenze del Consiglio di Stato, sez.V, del 20 novembre 2015 n°5299 e del 26 settembre 2002 n°4938.
>> VAI AL TESTO DELLA SENTENZA del TAR Brescia 1757/2016
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