La commissione di gara negli enti locali tra (troppe) incompatibilità e dubbi interpretativi

20 Dicembre 2016
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Stefano Usai (www.appaltiecontratti.it 20/12/2016)

Premessa

La linea guida n. 5 dell’ANAC relativa ai criteri di scelta dei membri delle commissioni  di gara e sulla disciplina delle iscrizioni all’Albo dei commissari approda, dunque, in G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016 senza che – ad oggi – risultino chiarite   alcune questioni pratico/operative di tipo generale e, più in particolare,  in relazione alle commissioni di gara degli enti locali.

L’intero sistema, che poi porterà alla scelta del presidente e dei  commissari dall’Albo, risulta oggi disciplinato, per il periodo transitorio da ben due norme di identico contenuto che vengono declinate nel codice degli appalti.

Si allude, evidentemente, al comma 12 dell’articolo 77 (Commissioni di aggiudicazione)   ed al comma 12 dell’articolo 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) in cui si legge che fino “alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo (…) la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

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