Sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche anche alla programmazione degli appalti per servizi e forniture, oltre che per i lavori pubblici: sono queste le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione 16 novembre 2016 n. 333, attraverso una lettura sistematica e letterale delle disposizioni introdotte dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016.
Altro punto fondamentale risolto riguarda anche il rifinanziamento dell’incentivo ad incremento del fondo costituito in caso di mancata utilizzazione dello stesso, il quale resta acquisito al citato fondo e non deve essere portato in economia.
Vedi anche
Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Lombardia 16/11/2016 n. 333
Incentivi per le funzioni tecniche – Art. 113 del d.lgs. 50/2016
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