M. Gentile (www.appaltiecontratti.it 7/11/2016)
Come noto, il D.lgs. n. 50/2016 ha eretto l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio principe per l’aggiudicazione dei contratti di appalto.
L’articolo 95 comma 2 stabilisce, difatti, in modo piuttosto chiaro, che, “fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di appalto “sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Al successivo comma 4 del medesimo articolo 95 è precisato che il criterio del minor prezzo (rectius prezzo più basso) può essere utilizzato nei soli seguenti casi:
a) lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, “tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”;
b) servizi e forniture con “caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”;
c) servizi e forniture di importo inferiore alla soglia, “caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.
In ogni caso, la scelta della stazione appaltante di disporre, ai sensi del richiamato comma 4, l’aggiudicazione dell’appalto al minor prezzo, deve essere accompagnata da “adeguata motivazione”. Lo richiede espressamente il comma 5.
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