Nel parere del Consiglio di Stato – Commissione speciale 2/8/2016 n. 1767 reso sulle Linee guida relative a Responsabile Unico del Procedimento – Offerta Economicamente più Vantaggiosa – Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria, se da una lato si scorgono affermazioni sulla natura delle Linee guida che destano non poche perplessità, anche senza ricorrere ad analisi dottrinali particolari, dall’altro certamente si evidenzia una sorta di irrigidimento dell’ANAC nella regolazione di fattispecie particolari, che prescinde da un’analisi sistematica della disciplina giuridica condotta anche alla stregua del “diritto vivente”.
Riguardo al primo aspetto il Consiglio di Stato dopo aver mostrato di condividere l’impostazione delle linee guida “che risulta coerente con la natura non normativa degli atti in esame”, prendendo atto che “l’ANAC, sul piano delle modalità di adozione, ha optato per una “esposizione discorsiva” del contenuto attuativo delle linee guida” segnala subito “in via generale (e salve le osservazioni specifiche che seguiranno) la necessità che laddove si tratti di linee guida vincolanti, l’Autorità delinei in modo chiaro e preciso il “precetto” vincolante da osservare da parte dei destinatari, pubblici e privati, dello stesso”.
Di seguito poi si scorgono affermazioni riferite alla linee guida di natura vincolante, secondo le quali “si tratta, infatti, di disposizioni integrative della fonte primaria”.
E’ da notare che quanto sopra riferito è contenuto nella parte generale relativa proprio all’analisi della natura giuridica delle linee guida vincolanti dell’ANAC.
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