Nelle linee guida “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni di giudicatrici”, approvate, dopo consultazione pubblica, dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 6 luglio 2016, l’ANAC sostiene che anche in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, le stazioni appaltanti avrebbero l’obbligo di nominare il presidente “esterno”, facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.
La tesi è insostenibile, sotto tutti i punti di vista, cioè sulla base di qualsiasi canone ermeneutico si prenda in considerazione: sia quello dell’interpretazione letterale, sia quello dell’interpretazione sistematica, sia, infine, considerando gli effetti sostanziali (che non vanno mai trascurati) che una simile interpretazione comporta.
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