S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 14/7/2016)
Premessa
Non deve sorprendere il fatto che la primissima giurisprudenza che “sfiora” il nuovo codice degli appalti si sia concentrata sulla fattispecie del soccorso istruttorio integrativo o a pagamento transitato dal microsistema normativo del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 2-bis, ed articolo 46, comma 1-ter,del pregresso codice, al comma 9 dell’articolo 83. Che in realtà poi disciplina anche l’ipotesi del soccorso specificativo di cui al primo comma del pregresso articolo 46.
Non può stupire tale circostanza, viste le enormi implicazioni pratico/applicative poste dalla fattispecie ampliativa del tradizionale soccorso istruttorio, che ha coinvolto la stessa autorità anticorruzione con la determinazione n. 1/2015 e con le successive comunicazioni, il giudice contabile (per la questione della sanzione pecuniaria ora definitivamente chiarita) e, quindi, il giudice amministrativo.
La stessa riscrittura della norma, a ben vedere profondamente diversa, lascia aperti diversi spazi di riflessione del resto già denunciati – rispetto allo schema di decreto legislativo approvato il 3 marzo – dallo stesso Consiglio di Stato, con il parere 855/2016 e nello stesso parere della commissione delle Camere con il parere approvato il 7 aprile 2016.
La più recente giurisprudenza che ha considerato la disposizione in commento riguarda la sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 2749/2016 e la recentissima pronuncia del TAR Lombardia, Brescia, sez. II del 7 giugno 2016 n. 954.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati.
Se sei già un nostro abbonato, effettua il login.
Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento
>>ABBONATI SUBITO<<
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento