1. Premessa
Il 28 giugno 2016, l’ANAC ha reso noto il testo (forse) definitivo della linea guida sul RUP – relativa ai requisiti, compiti ed in generale sulla figura del project manager dell’aspetto procedurale/esecutivo dell’appalto.
Non mancano le novità rispetto alla schema di linea guida rimasto in consultazione fino al 16 maggio.
In particolare, al di là delle incombenze ricalibrate – come si afferma nella relazione di accompagnamento – sui compiti già noti come desumibili dal d.P.R. 207/2010, sono interessanti le rivoluzioni in tema di controllo della documentazione amministrativa e soprattutto circa la conduzione della procedura di valutazione dell’offerta anomala ora rimessa – a differenza di quanto scritto nello schema di linea – al RUP con il supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 77 (e 78) del nuovo codice.
Particolare attenzione, l’ANAC riversa sulla questione della professionalità e sui titoli che il responsabile unico, una volta ufficializzata le linea guida, dovrà necessariamente posseder a pena dell’impossibilità di occuparsi della procedura (in relazione agli importi di cui si dirà).
Alla luce di quanto si dirà più avanti, proprio in tema di titoli e di professionalità, il “rischio” è che il RUP possa risultare in certi casi addirittura maggiormente professionalizzato rispetto allo stesso responsabile di servizio (almeno negli enti di minori dimensioni) creando una sorta di equivoco con connesse problematiche pratico/operative.
Non si può escludere poi, alla luce dei principi generali che nel caso in cui la stazione non abbia nel proprio organico il RUP (autentico project manager ultratitolato con esperienza) le funzioni se assorbite dal responsabile del servizio – per la nota fictio iuris – possano ritenersi totalmente assorbite.
È chiaro che se un dato soggetto, magari privo dei titoli a cui ha supplito con l’esperienza, può fare il responsabile del servizio a maggior ragione non si capisce perché non potrebbe assumere il ruolo di RUP almeno nella realtà, come detto, di minori dimensioni.
Da notare che l’ANAC ha sentito l’esigenza di precisare, nonostante possa apparire ovvio, che il RUP nello svolgimento delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale.
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