Il baratto amministrativo e il nuovo codice appalti

28 Giugno 2016
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Il baratto amministrativo è stato introdotto dall’art. 24 del D.L. n. 133/2014 mentre il d.lgs. 50/2016 all’art.190 ne disciplina nuovamente l’istituto senza alcuna abrogazione delle disposizioni vigenti, con necessità di raccordo tra i due istituti attualmente operanti. Di tale problematica, mediante opportuna evidenza e ricostruzione iniziale degli istituti della sussidiarietà orizzontale, si sono occupati i giudici contabili al fine di rispondere alle seguenti domande sull’istituto del baratto amministrativo:
1. Se, in assenza di agevolazioni tributarie, gli interventi realizzati da cittadini, singoli o associati, possano essere inquadrati nell’ambito dell’attività di volontariato e, di conseguenza, se possano legittimamente essere assunte a carico del bilancio del Comune le spese per le coperture assicurative dei volontari;
2. se gli interventi resi dai cittadini, singoli o associati, qualora inquadrati come prestazioni occasionali di servizio o di lavoro, siano da ricomprendere nell’ambito delle spese del personale;
3. se, infine, l’istituto del “baratto amministrativo” sia applicabile anche nel caso in cui debitore di tributi comunali sia un’impresa.

Le risposte ai quesiti sono state rese dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n.313 depositata in data 21/06/2016.

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