Che però lo stesso Codice non si sia del tutto preoccupato di darne attuazione emerge con una certa chiarezza da una lettura de plano del suo testo. Soprattutto se si considerano i vari aggravi qualificatori da esso veicolati.
Paridigmatica è la nuova disciplina sull’avvalimento, con la quale viene esclusa l’applicabilità dell’istituto alle SIOS qualora scorporabili e di incidenza superiore al 10% del totale dei lavori oppure al 15% in attuazione del regime transitorio di cui all’art. 216, co. 15, D. Lgs. 50/2016 (cfr. art. 89, co. 11, D. Lgs. 50/2016).
Così come altrettanto eloquente è il divieto di avvalimento nel settore dei beni culturali rispetto al quale, a norma dell’art. 146, co. 3 del nuovo Codice, è del tutto pretermesso.
Talché se fino a pochi mesi fa, in vigenza del D. Lgs. 163/2006, nessuna discriminazione qualificatoria veniva operata in materia di ausiliabilità dei requisiti SOA, ora – invece – talune delle categorie con cui più frequentemente ci si imbatte in un appalto o in una concessione non possono ottenere copertura mediante avvalimento.
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