Riscrittura che ha portato il Consiglio di Stato, nel parere n. 855/2016 ad esprimere più di una perplessità e suggerimenti di modifica (alcuni anche ossequiati).
La novità più rilevante per il soccorso integrativo di nuova generazione – oltre alla sintesi declinata in un unico comma a differenza del pregresso codice (si pensi al richiamo al comma 1-ter dell’articolo 46) – è che la ribadita sanzione al soggetto inadempiente dovrà essere pagata esclusivamente dall’appaltatore che deciderà di procedere alla regolarizzazione in ossequio pertanto a quanto sostenuto dall’ANAC e, parzialmente, alla visione comunitaria del soccorso integrativo che prevede una fattispecie non onerosa ma, effettivamente, non escludendo in modo chiaro tale possibilità.
In particolare, l’inciso che qui interessa è riportato nel quarto periodo del comma 9 dell’articolo 83 del nuovo codice (rubricato: Criteri di selezione e soccorso istruttorio) in cui si legge che“la sanzione (nda in caso di irregolarità essenziale sanabile) è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione”.
Si risolve, pertanto, uno degli aspetti di “conflitto” interpretativo tra la giurisprudenza e le indicazioni fornite dall’ANAC fin dalla determinazione n. 1/2015.
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