– l’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura);
– l’art. 103 (Garanzie definitive);
– l’ art. 104 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore).
Altri articoli che prevedono ulteriori ipotesi di rilascio di garanzie sono:
– l’art. 35, ove si tratta dell’anticipazione sul prezzo (o meglio sull’importo stimato) del contratto;
– l’art. 191, per il contratto di lavori con corrispettivo in immobili;
– l’art. 194, in caso di affidamento a contraente generale.
Le modalità di costituzione o formazione di tali garanzie sono riportate nell’art. 93, richiamato poi nelle altre citate norme del Codice. Abbiamo pertanto:
– la cauzione (reale), oppure
– la fidejussione (bancaria o assicurativa).
La prima, a sua volta, può essere prestata in numerario (cioè con deposito in denaro nelle casse della pubblica amministrazione appaltante) o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (al corso del giorno del deposito).
La fidejussione è stata introdotta nell’ordinamento al fine di rendere meno gravosa per il privato la contrattazione con la pubblica amministrazione, dato che per la costituzione della cauzione reale occorre l’immobilizzazione di parte della liquidità dell’operatore economico. Pertanto, la norma prevede che la garanzia possa essere prestata anche in forma di fideiussione, che può assumere a sua volta le vesti di fidejussione bancaria o assicurativa.
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