La disposizione – che sotto si riporta – si limitava, a sommesso parere, a declinare (almeno in parte) ciò che ha affermato la giurisprudenza e ciò che si rinviene nella prassi pratico/operativa (bandi tipo compresi).
In questo senso, il comma 12 dell’articolo 106 (ora espunto) spiegava che “il contratto di appalto (…) nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara”, avrebbe potuto essere “rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata”.
Il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di decreto legislativo né ha evidenziato l’infelice (in parte) formulazione e la non corretta allocazione ma non il fondamento.
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