Così esordisce il parere del Consiglio di Stato sull’art.95 contenuto nello schema del Codice, avvertendo che “Sarebbe opportuna, pertanto, una maggiore chiarezza nella formulazione degli enunciati normativi.”
Giudizio che condividiamo visto che la norma di “recepimento” attribuisce al criterio dell’ ”offerta economicamente più vantaggiosa” un significato non conforme al nuovo istituto che è “profondamente diverso (e più ampio, poiché comprende, ora, anche i criteri basati sul prezzo più basso, oltre a quelli incentrati sul rapporto tra qualità e prezzo) rispetto a quello affermatosi nel sistema precedente” . (dal parere del Consiglio di Stato sul Codice)
Un cambiamento importante descritto, nello specifico, nel considerando n.89 della Direttiva Europea 24/14 dove si ravvisa come “La nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva. È pertanto importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo». …”
Una valutazione non più affidata al dualismo esistente fra il “prezzo più basso” e l’ “offerta economicamente più vantaggiosa” così come definite nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ma un criterio più complesso e strutturabile in modo da determinare quale sia l’offerta migliore.
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