Nuovo codice appalti: semplificazione del quadro normativo?

2 Maggio 2016
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Sulla questione della “snellezza e semplificazione” del nuovo Codice sono già state avanzate perplessità rispetto ai toni enfatici e ottimistici utilizzati dal Governo in sede di presentazione ufficiale: il nuovo Codice, a fronte di un numero inferiore di articoli (220) rispetto al suo predecessore (257 poi diventati 271), “pesa” in realtà di più per il numero di termini impiegato (un Codice “diversamente snello” come ha sottolineato qualcuno). Anche la scelta di sostituire “un” solo Regolamento con circa 50 provvedimenti attuativi (tra decreti ministeriali e linee guida ANAC) ha destato le perplessità del Consiglio di Stato, il quale non ha mancato di osservare come “l’obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile, rischia così di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non solo: l’obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenato nella ritardata adozione degli atti attuativi, così nel frattempo continuando a applicarsi le vecchie regole. … È evidente che la scommessa del nuovo codice potrà essere vinta solo se la fase di adozione degli atti attuativi avverrà in modo tempestivo, ordinato e coordinato…”.

E rimane comunque in vigore, nonostante l’entrata in vigore del Dlgs. 50/2016, tutta la copiosa normativa extracodicistica disseminata in una miriade di provvedimenti settoriali: pensiamo solo al “mosaico” (rectius, “ginepraio”) a geometria variabile delle norme sugli acquisti di beni e servizi della P.A., dove le disposizioni risalgono a leggi finanziarie varate dal 2007 in poi, puntualmente modificate dalle recenti leggi di stabilità o dai decreti di spending review. Anche questa materia, dove convivono senza adeguato coordinamento tanti micro-sistemi giuridici distinti per categorie di beni e servizi, importi, tipologie di enti, ecc, – e dove pure si innesta la disciplina del nuovo Codice (che fa espressamente salve le norme sulla centralizzazione e il ricorso agli strumenti elettronici) – attende con urgenza un organico “Testo Unico”. E poi, ancora, tante normative settoriali, in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, anticorruzione e trasparenza, antimafia, le discipline settoriali, ecc. ecc. Per tacere, infine, del livello normativo regionale che pone sempre delicate questioni di costituzionalità e compatibilità col livello normativo statale negli ambiti di tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile. Insomma, un autentico “Testo Unico” nella materia dei contratti pubblici rimarrà una chimera per tutti gli operatori.

 

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