E rimane comunque in vigore, nonostante l’entrata in vigore del Dlgs. 50/2016, tutta la copiosa normativa extracodicistica disseminata in una miriade di provvedimenti settoriali: pensiamo solo al “mosaico” (rectius, “ginepraio”) a geometria variabile delle norme sugli acquisti di beni e servizi della P.A., dove le disposizioni risalgono a leggi finanziarie varate dal 2007 in poi, puntualmente modificate dalle recenti leggi di stabilità o dai decreti di spending review. Anche questa materia, dove convivono senza adeguato coordinamento tanti micro-sistemi giuridici distinti per categorie di beni e servizi, importi, tipologie di enti, ecc, – e dove pure si innesta la disciplina del nuovo Codice (che fa espressamente salve le norme sulla centralizzazione e il ricorso agli strumenti elettronici) – attende con urgenza un organico “Testo Unico”. E poi, ancora, tante normative settoriali, in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, anticorruzione e trasparenza, antimafia, le discipline settoriali, ecc. ecc. Per tacere, infine, del livello normativo regionale che pone sempre delicate questioni di costituzionalità e compatibilità col livello normativo statale negli ambiti di tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile. Insomma, un autentico “Testo Unico” nella materia dei contratti pubblici rimarrà una chimera per tutti gli operatori.
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