Il nuovo Codice e il difficile avvio della riforma dei contratti pubblici

26 Aprile 2016
Modifica zoom
100%
Nella GU del 19 aprile scorso è stato dunque pubblicato, dopo trepidante attesa, il Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Il Governo ha così mancato, anche se per un solo giorno, l’obiettivo di garantire il recepimento delle direttive comunitarie entro il biennio dalla loro pubblicazione: il 18 aprile sono infatti entrate in vigore le norme self-executing delle direttive n. 23, 24 e 25 del 2014, in assenza di formale recepimento, col singolare effetto per il quale le procedure bandite proprio in quel giorno dovevano ancora fare applicazione del DLgs. 163/2006 ma “rettificato” nelle parti in contrasto con le predette disposizioni autoesecutive delle direttive.

L’affanno governativo nella corsa contro il tempo per rispettare la fatidica data si è percepito anche nella frenetica successione, negli ultimi giorni, di versioni affatto diverse del Codice, specie per la disciplina del sotto-soglia e del regime transitorio.

Il nuovo Codice è così entrato “brutalmente” in vigore il 19 aprile senza alcun periodo di vacatio legis, a differenza del Dlgs. 163/2006 per il quale fu previsto un periodo di 60 giorni. L’assenza di un adeguato periodo di metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori è stato stigmatizzato anche dal Consiglio di Stato nel noto parere del 1 aprile 2016 n. 855, e costituirà comprensibilmente l’elemento di maggiore criticità nel breve periodo per l’applicazione della riforma. L’effetto indotto sarà, molto probabilmente, oltre che di generale disorientamento per gli operatori, quello di alimentare inevitabilmente “proroghe tecniche” nelle more della revisione degli atti di gara per allinearli alle nuove norme.

Si apre così una “nuova era” nel settore dei contratti pubblici, dopo la decade 2006-2016 del Codice de Lise e dal Regolamento attuativo, caratterizzata come ampiamente noto da un disordinato e incessante profluvio di modifiche al quadro normativo di riferimento (circa 600 modifiche disseminate in oltre 50 provvedimenti normativi).  Codice de Lise che, dal 19 aprile, è dunque interamente abrogato, fatto salvo solo il regime della pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani (art. 66, comma 7) fino al 31 dicembre 2016, mentre un meccanismo transitorio di ultravigenza è previsto per il DPR 207/2010 in attesa dell’emanazione dei numerosi provvedimenti attuativi, soprattutto in materia di lavori pubblici e servizi tecnici. E’ invece totalmente carente la disciplina di dettaglio per servizi e forniture (RUP, criteri di calcolo offerta economicamente più vantaggiosa, ecc.), in attesa delle linee guida dell’ANAC.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

 

Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati.
Se sei già un nostro abbonato, effettua il login.
Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento
>>ABBONATI SUBITO<<

Per approfondire l’argomento partecipa alla Videoconferenza in diretta a cura dell’Avv. Alessandro Massari
Lunedì 2 Maggio 2016 – dalle 10.00 alle 12.00

Le procedure di aggiudicazione nel nuovo Codice appalti.
Le procedure sotto-soglia e quelle ordinarie su bando

Manifesto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento