Offerta economicamente più vantaggiosa e doppia riparametrazione

23 Marzo 2016
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Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. III 16/3/2016 n. 1048) fornisce una serie di precisazioni sull’utilizzo del criterio di calcolo per il metodo aggregativo compensatore, in caso di gara aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare si sofferma sull’utilizzo del criterio della doppia riparametrazione ove questo non sia espressamente previsto nei criteri di gara.

Il calcolo dei punteggi veniva contestato per il fatto che era stata realizzata una seconda riparametrazione, non espressamente prevista dalla lex di gara.

Il metodo aggregativo compensatore e la doppia riparametrazione

Tuttavia, secondo il Collegio, nel metodo aggregativo compensatore è insita la doppia riparametrazione, in quanto, una volta individuata la migliore offerta tecnica, occorre procedere ad una seconda riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell’offerta economica e quello dell’offerta tecnica, conformemente alla disposizione dell’art. 120 del DPR 207/2010, che pone l’obbligo di stabilire un punteggio assegnabile nel complesso pari a 100, ripartito tra i criteri di valutazione nella lex di gara.

La previsione implicita della seconda riparametrazione

In assenza di tale seconda riparametrazione non si potrebbe osservare correttamente la proporzione voluta dalla stessa lex di gara tra i singoli criteri di valutazione e i pesi che rispettivamente essi rivestono nell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (C.d.S., VI, 14.11.2012, n. 5754).
Si avrebbe, in tal caso, un’indubbia alterazione nel rapporto tra i punteggi dettati per il profilo tecnico e per quello economico: il prezzo finirebbe per pesare di fatto, rispetto alla qualità, di più di quanto stabilito dalla lex specialis di gara, in violazione di quest’ultima (oltre che dei principi dettati dall’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010).

Proprio la necessità di rispettare il rapporto tra offerta tecnica ed offerta economica, previsto dalla lex specialis di gara, porta a ritenere, in ultima analisi, che la lettera di invito contenesse, anche implicitamente, l’obbligo per la stazione appaltante di dare corso anche alla cd. seconda parametrazione, perché è soltanto mediante quest’ultima che si sarebbe potuto mantenere intatto il predetto rapporto.

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