Premessa
La logica normativa alla base della lotta alla corruzione, sia a livello nazionale che internazionale, è oggi caratterizzata da due fondamentali aspetti:
- la responsabilità amministrativa delle Società per i fenomeni corruttivi a vantaggio e/o interesse della società stessa e posti in essere dal proprio personale;
- la prevenzione dei fenomeni corruttivi all’interno della pubblica amministrazione.
Il d.lgs. n. 231/2001 nasce dall’esigenza di contrastare la diffusione e l’aumento empiricamente oggettivo (a livello nazionale e internazionale) del fenomeno delle “frodi”, specialmente di tipo economico-societario e corruttivo, che appare sempre più chiaramente come conseguenza di una precisa volontà dell’impresa, spesso espressa dagli stessi vertici societari.
Il sistema normativo italiano si è quindi dotato di uno strumento nuovo volto a reprimere e punire le Società nel caso in cui dalla condotta illecita di un soggetto interno, apicale e non apicale, la Società abbia tratto vantaggio o interesse. A differenza di altri ordinamenti internazionali, il sistema introdotto dal d.lgs. n. 231/2001 non prevede una forma di responsabilità oggettiva, ma la possibilità, in capo alla Società, di dimostrare di essersi dotata di strumenti idonei a contrastare il verificarsi dell’evento-reato (con chiara inversione dell’onere della prova).
Nel 2012, il sistema normativo italiano si è dotato un ulteriore strumento, la c.d. “Normativa anticorruzione”, volto a contrastare i fenomeni corruttivi nella sfera pubblica, ovvero nella controparte pubblica della “dialettica” corruttiva.
La “normativa anticorruzione”, oltre ad aver modificato e introdotto alcuni reati penali, ha disposto la necessità per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un sistema anticorruzione, che presenta logiche e strumenti simili a quelli previsti per le Società private dal d.lgs. n. 231/2001 ma con una sostanziale differenza: gli obblighi di trasparenza.
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