Regolarità contributiva: la valutazione spetta all’INPS

1 Marzo 2016
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 717 del febbraio 2016, ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 4 maggio 2012, n. 8 secondo cui  spetta esclusivamente all’Amministrazione competente l’attestazione della regolarità contributiva, e che le sue valutazioni si impongono alla stazione appaltante e al giudice delle controversie relative alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, nelle quali rilevi il suddetto requisito.

Nella specie l’appellante era stata esclusa dalla gara d’appalto in quanto l’Amministrazione competente (INPS) ha certificato il suo mancato rispetto degli obblighi contributivi.

Il Collegio ha per l’appunto statuito che l’appello non può trovare  fondamento in quanto la qualificazione dell’inadempimento in termini di gravità spetta all’Amministrazione competente, e la stazione appaltante non ha il potere di sostituire ad essa una propria qualificazione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che è del tutto irrilevante il fatto che l’inadempimento sia stato accertato in relazione alla iscrizione a una sede diversa da quella indicata in sede di gara in quanto il dato di fatto dell’inadempimento rimane, ed è irrilevante in quale località esso si sia verificato.

Tra l’altro, la circostanza che la sospensione del DURC, da parte dell’Autorità Giurisdizionale ordinaria, sia intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, conferma che l’appellante ha partecipato alla gara in situazione di irregolarità contributiva.

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