Nella specie l’appellante era stata esclusa dalla gara d’appalto in quanto l’Amministrazione competente (INPS) ha certificato il suo mancato rispetto degli obblighi contributivi.
Il Collegio ha per l’appunto statuito che l’appello non può trovare fondamento in quanto la qualificazione dell’inadempimento in termini di gravità spetta all’Amministrazione competente, e la stazione appaltante non ha il potere di sostituire ad essa una propria qualificazione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che è del tutto irrilevante il fatto che l’inadempimento sia stato accertato in relazione alla iscrizione a una sede diversa da quella indicata in sede di gara in quanto il dato di fatto dell’inadempimento rimane, ed è irrilevante in quale località esso si sia verificato.
Tra l’altro, la circostanza che la sospensione del DURC, da parte dell’Autorità Giurisdizionale ordinaria, sia intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, conferma che l’appellante ha partecipato alla gara in situazione di irregolarità contributiva.
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