Tale precisazione è stata fatta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 747 del 24 febbraio, in cui ha osservato che la giurisprudenza, riguardo l’art. 20 suddetto, ha chiarito che l’uso dell’avverbio “esclusivamente”, vincola l’interprete a ritenere applicabili alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di cui all’Allegato II B solo gli art.65, 68 e 225, in quanto ivi espressamente richiamati, con la conseguenza che la stazione appaltante non può in alcun modo ritenersi obbligata al rispetto di regole diverse da quelle cristallizzate nelle predette disposizioni (Cons. St., sez. III, 24 maggio 2013, n.2846) e con l’ulteriore corollario dell’illegittimità di provvedimenti eventualmente adottati in ossequio a norme diverse da quelle testualmente indicate all’art.20 d.lgs. cit. (Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2014, n.2853).
Il Collegio inoltre nella sentenza ha effettuato precisazioni in merito al giudizio dell’offerta anomala. Ha affermato che il giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia non postula alcuna specifica motivazione, incombendo a chi lo contesta l’onere di dedurne e di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4796) ed ha inoltre osservato che l’esame della legittimità del giudizio di anomalia deve arrestarsi a un controllo estrinseco della ragionevolezza e della logicità delle valutazioni compiute dalla commissione, ma non può estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell’offerta (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 16 giugno 2015, n.3000).
CORSO
Gli appalti dei servizi sociali e “specifici” (ex All. IIB) dopo il nuovo Codice
Servizi sociali, ristorazione, servizi legali, culturali, ricreativi, formazione, ecc.
Firenze, 14 giugno 2016
Milano, 21 giugno 2016
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