In primo luogo ha ribadito che nel contratto di avvalimento, la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell’art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). Sulla questione moltissime le sentenze dello stesso consiglio, tra cui Cons. Stato, V, 27 novembre 2015 n. 5385 e 27 aprile 2015 n. 2063.
Il Collegio ha poi chiarito che non è necessaria la sottoscrizione della polizza fideissoria da parte dell’impresa cooptata. Il Collegio ha aderito quindi a quella costante giurisprudenza che vede nella cooptazione una specifica tipologia attenuata di associazione, laddove il temperamento degli obblighi imposti all’impresa cooptata può infatti riferirsi al possesso dei requisiti speciali di partecipazione ed alla prestazione di garanzia (Cons. Stato, VI, 14 novembre 2012 n. 5749), questa ultima già ritenuta non necessaria per le imprese cooptate nella vigenza dell’art. 95 comma 4 d.P.R. n. 554 del 1999 (Cons. Stato, V, 25 luglio 2006 n. 4655).
Infine, il Collegio ha specificato come non sia obbligatorio indicare il nome dell’impresa subappaltatrice già in sede di offerta.
Infatti dopo diverse e recenti pronunce di questa Sezione (Cons. St., V, 7 luglio 2014, n. 3449; id., 19 giugno 2012, n. 3563), l’Adunanza Plenaria ha affermato che, ai fini della partecipazione alla gara, sia necessario il solo obbligo di indicazione delle lavorazioni che il concorrente intende affidare in subappalto e ciò nella fase dell’esecuzione dell’appalto, escludendo l’obbligo dell’indicazione del nome dell’impresa subappaltatrice già in sede di offerta (Cons. St., Ad. plen., 2 novembre 2015 n. 9 – udienza 7 ottobre 2015)
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