Pertanto in caso di risposta negativa dalla parte della Pa, il provvedimento va impugnato tempestivamente.
Tale sentenza si collega a delle precedenti sentenze dello stesso consiglio in cui è stato affermato che il diritto alla revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale, alla stregua del diritto al pagamento dei singoli ratei, atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del corrispettivo spettante al prestatore del servizio.
Si segnala da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza n. 5128 del 22 ottobre 2013: “Il diritto alla revisione prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio; pertanto esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venga pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venga pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione.”, richiamata di recente anche dal Tar Campania nella snetenza 5409 del 22 ottobre 2014.
Si osserva infine che tale orientamento è coerente con l’art. 2948 c.c. n.4, che dispone la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a periodi più brevi, cioè di tutte le obbligazioni periodiche e di durata.
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